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Architettura & Urbanistica |
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Piano Casa in Sicilia |
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I Comuni avranno 120 giorni di tempo per limitare o escludere interventi in particolari zone del proprio territorio mentre le istanze potranno essere presentate nei 24 mesi successivi. |
Con 54 voti a favore, 9
contrari e 13 astenuti l'Assemblea Regionale siciliana ha approvato
definitivamente il Piano casa. A favore hanno votato Mpa, Pd e
Pdl-Sicilia. Contrari Udc e Pdl. Con la nuova legge sarà possibile: · l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 % del volume esistente per ogni unità immobiliaresino ad un massimo di 200 metri cubi, per l’intero corpo di fabbrica suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare. La percentuale del 20% può essere ampliata fino al 25 % del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia ed suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 %, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici ; · la realizzazione, da parte dei privati, nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune; · ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d'uso non residenziale, effettuare interventi di ampliamento nei limiti del 15% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici. Tali interventi non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate "D".
A cura di Paolo Oreto
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