L’art. 27, del Regolamento
Edilizio, riguarda - l’Arredo Urbano - dal quale, in
questa fase, estrapoliamo i “comma 15 e 16” e le
relative norme di attuazione previste per il mantenimento,
la tutela e la conservazione di questi frammenti.
15.
“Tutto quanto costituisca o completi la decorazione
architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le
lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra
opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse
storico non potrà essere asportato, spostato o comunque
modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e,
nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalla
Soprintendenza ai monumenti.
Nel caso di
demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà
prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di
proprietà privata, siano convenientemente collocati nel
nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte
aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi
che ritenga opportuno nell’interesse della cultura
pubblica”.
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